Clausola “claims made” e polizze di assicurazioni della

June 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Clausola “claims made” e polizze di assicurazioni della responsabilità civile professionale I contratti di assicurazione della responsabilità civile sono, per i professionisti, angeli custodi che riservano purtroppo, a volte, amare sorprese. Fino agli anni Ottanta, il panorama assicurativo in materia di responsabilità civile professionale, ricalcava approssimativamente il modello normativo cosiddetto “loss occurrence” (insorgenza del danno) previsto dall’art. 1917 c.c. In tale schema, ai fini della garanzia assicurativa importa che il comportamento colposo del medico, dannoso per il paziente, si sia verificato tra l’inizio d’efficacia e la cessazione d’effetti della polizza, indipendentemente dal fatto che il risarcimento sia stato richiesto o meno dal danneggiato. Così, specie nella responsabilità sanitaria, non essendo infrequenti sinistri tardivi o lungolatenti, si verifica spesso uno sfasamento tra l’illecito e il danno, che può verificarsi parecchi anni dopo l’evento con susseguente richiesta di risarcimento. Nell’ipotesi di un sanitario che abbia spesso cambiato compagnia assicurativa, sarà chiamata all’indennizzo non quella con cui si è “ora” assicurati, ma quella con cui lo si era anni addietro, ovviamente entro i 10 della prescrizione. Normale quindi, una certa difficoltà sia nell’individuare la data esatta dell’illecito, sia la compagnia che dovrà occuparsi del sinistro, sia la possibilità di una scopertura assicurativa (il massimale capiente illo tempore oggi può non esserlo più). Tolti, però, questi svantaggi (superabili) per l’assicurato, gli svantaggi maggiori sono per le compagnie, il cui impegno contrattuale si protrae nel tempo con conseguente difficoltà di quotazione del rischio (e, secondo alcuni, inevitabile innalzamento dei premi). Le compagnie però sono abilmente riuscite a ribaltare a loro favore la situazione, inserendo nelle polizze RC professionale (e non solo), la clausola “claims made” in virtù della quale l’assicurazione vale per i risarcimenti richiesti durante l’efficacia della garanzia assicurativa, purché la richiesta avvenga in vigenza del contratto. La clausola si è imposta sul mercato. Ed anche se una parte della giurisprudenza e della dottrina minoritari la considerano nulla, le compagnie oggi offrono ai professionisti polizze di responsabilità civile con clausola “claim made”, che topograficamente compare sotto il titolo “Inizio e termine della garanzia”, avendo messo a punto varie edizioni di tali clausole. Quella più moderna prevede che la copertura operi solo quando sia l’illecito che la richiesta siano avvenuti in vigenza di polizza. La presenza contemporanea di fatto, danno, richiesta (e secondo alcune polizze, denuncia) nel periodo

assicurativo, rendono la clausola una roulette russa: se, invero, fatto colposo e pregiudizio si verificano a contratto vigente, ma il danneggiato tergiversa e recapita la richiesta oltre il periodo di polizza, va fuori copertura assicurativa. Non solo. Si è fuori anche nell’ipotesi in cui il sinistro si verifichi in prossimità della scadenza: l’assicurato, per quanto tempestivo, potrebbe non avere più il tempo materiale per la diffida entro il periodo di garanzia. Clausola certamente vessatoria, ma se viene apposta la “doppia firma”, la frittata è fatta. Per stemperare la tensione, si deve dire che nella versione “classica” la clausola “claims made” prevede una sorta di retroattività. Ossia si applica anche ai fatti colposi verificatisi nel decennio precedente e fino al momento in cui l’assicurato possa eccepire ritualmente la preC scrizione del diritto di richiedere il M risarcimento (cosiddetta “garanzia pregressa”). Purtroppo, le compaY gnie finiscono con l’approntare poCM lizze in cui non vi è l’edizione “pura” MY della “claims made”, ossia la garanCY zia pregressa illimitata, ma quella limitata ai fatti verificatisi cinque, CMY tre, due anni prima della stipula del K contratto. La tranquillità derivante dalla garanzia pregressa è un po’ un effetto placebo. Se in passato infatti non si è commesso alcun danno, qual è il vantaggio di sentirsi dire che sono coperti i rischi pregressi inesistenti? Se, invece, si ha uno scheletro nell’armadio, il dilemma: se lo si dichiara, nessuna compagnia vorrà stipulare la polizza; se si tace, la compagnia opporrà la non indennizzabilità del sinistro per aver l’assicurato reso dichiarazioni reticenti (art. 1892 c.c.). La garanzia pregressa limitata è da considerarsi vessatoria, riducendo il lasso di tempo entro cui rimane fermo

l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato. Richiede dunque la “doppia firma”, altrimenti la garanzia postuma deve intendersi illimitata Witeness.pdf a ritroso. 1 09/01/14

Tornando alle linee generali della clausola “claims made”, vi si accompagna sempre un vuoto assicurativo per le richieste risarcitorie spedite al professionista oltre la vi15:49

genza. Per ovviare all’inconveniente, occorre dotarsi di una “garanzia postuma” che, a fronte di un sovrapprezzo, consenta di estendere la copertura a dopo la scadenza entro un termine prestabilito. Alcune compagnie ne subordinano l’operatività alla rinnovazione automatica della polizza per mancata disdetta. Meccanismo perverso, perché costringe l’assicurato a non recedere mai dal contratto, pena la perdita della garanzia per fatti commessi in altre annate assicurative. Un problema specifico di vuoto assicurativo si pone per gli eredi di medico passato a miglior vita e per i professionisti che vanno in pensione, per quest’ultimi, cessando l’attività, diventa impossibile la stipula di una nuova polizza, mancando l’interesse a un nuovo contratto assicurativo ai sensi dell’art. 1904 c.c. In previsione di tali evenienze è consigliabile l’estensione della garanzia “claims made” per il tempo “dopo” il decesso o la cessazione dell’attività, per tutelare se stessi ed eredi. Enrico Angesia, Avvocato in Torino [email protected]

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