Marcatura CE Cascading ITT UNI EN 14351-1 La

April 25, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Marcatura CE Cascading ITT UNI EN 14351-1 La posizione di Uncsaal

Documenti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Interrogazione On.le Roberto Speciale Risposta Ministero Sviluppo Economico Posizione Uncsaal veicolata al Ministero dello Sviluppo Economico Articolo Resto del Carlino con posizione CNA Rovigo Articolo Resto del Carlino con posizione Uncsaal Posizione Confartigianato Posizione CNA Nazionale

INTERROGAZIONE

A RISPOSTA SCRITTA

SPECIALE - Al Ministro per lo Sviluppo Economico - Per sapere - Premesso e considerato che: l'analisi del dato reale rispetto ai diversi soggetti operanti nel settore della serramentistica rivela che la norma UNI-EN 14351-1 relativa alla marcatura CE dei serramenti viene sovente non applicata e disattesa, tanto che la libera interpretazione della norma ha ingenerato nei produttori il convincimento che non occorra nessun test sperimentale in quanto sarebbe sufficiente una documentazione cartacea raccolta anche attraverso la distorsione del concetto di "cascading", ossia la cessione dei risultati di prova da parte di un sistemista o di un produttore di sistema, ai produttori di serramenti che utilizzano uno o più sistemi della system house; il periodo biennale di cogenza scadente il O1 febbraio 2009 è stato prorogato di un anno e l'ente normatore UNI in materia non ha prodotto alcun documento chiarificatore, sicché si stanno proponendo sul mercato sistemi di interconvertibilità di accessori fondamentali per la sicurezza e soprattutto sistemi di "condivisione a cascata" dei risultati che forzando i dettami normativi inducono i serramentisti a credere che potranno applicare il marchio CE ai loro prodotti senza fare alcun test specifico; alcuni serramentisti, soprattutto di piccole dimensioni, su pressione e suggerimento di fornitori di componenti e di altri operatori sono indotti a pensare che possa essere per loro evitato ogni adempimento normativo, sicché la loro produzione, non controllata sperimentalmente, non tutela la salute e la sicurezza dei consumatori, ferma stante la conseguente distorsione del mercato e della libera concorrenza; l'ambito applicativo della Norma UNI EN 14351l :2006 riguarda le finestre e le porte pedonali esterne, stabilendo quali caratteristiche debbano essere testate e secondo quali prove (test reali di comportamento sotto l'azione di aria, acqua evento), cosi che l'esecuzione di prove iniziali di Tipo ITT su campioni rappresentativi si rivela fondamentale per verificare la prestazione e controllare la sicurezza dei manufatti, atteso che le prove devono essere eseguite solo da personale esperto con attrezzature idonee e all'uopo autorizzate previo decreto specifico del Ministero per lo Sviluppo Economico;

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oltre alle prove iniziali di tipo la Nonna prescrive alcune attività di ordine generale, quali il Control1o del Processo di Produzione, l'elaborazione del Manuale d'Uso e Manutenzione e del Manuale di Posa, gravanti in capo al serramentista affinché il prodotto sia sicuro ed efficace anche dopo la posa in opera e durante il suo utilizzo nel tempo; l'applicazione del marchio CE a serramenti che non siano stati realmente testati rischia di nuocere gravemente alla salute ed alla sicurezza del conswnatore andando finanche contro le emergenze legate alla qualità ambientale ed al risparmio energetico, oltre ad aggirare di fatto l'applicazione della Direttiva "Prodotti da Costruzione", fermo stante che la diffusione di siffatto espediente ingenera una concorrenza sleale tra coloro che hanno eseguito direttamente le prove di laboratorio ed hanno affrontato l'investimento necessario e coloro che non avendo fatto nulla applicano comunque il marchio CE anche a manufatti che di certo non garantirebbero i risultati che espongono in etichetta-: se non ritenga di dover definire quali siano i soggetti che possano configurarsi come produttori di semilavorati, più correttamente definiti "System House", ai fini del1a condivisione a cascata delle prove iniziali di tipo e se tra questi ri~ntrino i produttori di frese, di profili e di accessori per serramenti; se non consideri necessario definire, relativamente a quanto indicato dal D.M. 9 maggio 2003 nO 156 al paragrafo lO punto 5 (disponibilità per il pubblico dell' elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati), quali debbano essere le modalità con le quali tale servizio possa essere assicurato nei casi in cui gli assemblatori/fabbricanti che utilizzano in Italia il CASCADING dei resoconti delle prove ITT per la marcatura CE dei serrarnenti assemblatilprodotti non si rivolgono ad un Organismo di Prova Notificato; se non ritenga, atteso il problema della installazione sul serramento di accessori diversi rispetto a quelli presenti sul campione sottoposto alle prove iniziali di tipo e la necessità o meno di ripetere tali prove, di dover definire quale sia il soggetto che deve indicare le modalità e le norme da adottare per dimostrare l'equivalenza delle prestazioni di accessori di marca e/o tipo diverso, nonché quale siano gli eventuali soggetti autorizzati ad eseguire tali prove e comunque se tale sistema contorto di sovrapponibilità di comportamenti tra prodotti non testati - 2 -

nella loro applicabile;

completezza

sia

davvero

realisticamente

se non consideri necessario predisporre un sistema di verifica della conformità dei prodotti da costruzione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21/04/93 nO246 all'art. Il, almeno nei casi in cui tale conformità derivi dall'utilizzo della condivisione a cascata delle prove iniziali di tipo.

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Marcatura CE. Cascading ITT, UNI EN 14351-1 La posizione di Uncsaal In merito all’interrogazione parlamentare dello scorso 15 gennaio rivolta dall’On. Speciale al Ministro dello Sviluppo Economico circa l’applicazione della norma di prodotto UNI EN 14351-1 ed in merito alla circostanziata risposta del sottosegretario di stato Adolfo Urso dello scorso 2 aprile, UNCSAAL (l’Unione Confindustriale del comparto italiano dell’involucro edilizio) sulla base delle considerazioni riportate di seguito, afferma che coloro che attualmente utilizzano il “cascading” possono immettere il loro prodotto sul mercato e marcarlo CE a patto, naturalmente, che siano dotati di un Piano di Controllo della Produzione. 1. “definizione di system house”: senza dubbio una definizione di “system house” non può essere ritrovata all’interno dell’attuale testo della CPD 89/106. Da questo punto di vista viene in aiuto il documento Guidance Paper M che, all’articolo 4.13.2 definisce come “system house” il soggetto che, sulla base di un accordo, fornisce tutti i componenti di serramento o parte di quest’ultimi (ad esempio i profili o le guarnizioni) ad un altro soggetto, l’assemblatore, che ha il compito di assemblarli tra loro per dare vita ad un prodotto finito (il serramento); 2. “disponibilità per il pubblico dell’elenco dei prodotti”: questo elenco, ai sensi dell’art.lo 10, comma 5, del DM 9 maggio 2003 n. 156 deve essere predisposto dall’Organismo notificato e reso disponibile per il pubblico. Al momento non ci risulta che alcuno elenco sia disponibile a livello nazionale, ne, tanto meno, a livello europeo. Dal disposto del DM n. 156 se ne deduce che tale compito spetta al singolo Organismo e non richiama alcuna competenza ministeriale in materia. Parimenti non risulta ad UNCSAAL l’esistenza, o per lo meno la disponibilità pubblica, di un elenco degli Organismi di Prova così come indicato dalla risposta del MSE. Inoltre non risulta ad UNCSAAL che i produttori di serramenti che si avvalgono ai fini della marcatura CE della procedura di cascading, debbano comparire obbligatoriamente nel sopraccitato elenco per poter immettere i propri prodotti sul mercato italiano. Vale la pena ricordare, a tale proposito, che la procedura di cascading si base sull’opportunità per il produttore del prodotto finito di avvalersi del risultato dei resoconti di prova messi a disposizione di un terzo (la system house) proprietario del “sistema” dal quale nasce il prodotto finito; il tutto sulla scorta di un accordo scritto tra le parti. Tali resoconti di prova, che sono di proprietà della system house, devono essere stati redatti da un organismo di prova notificato con riferimento alle caratteristiche essenziali soggette a competenza dell’organismo notificato. Le diverse competenze, del produttore e dell’organismo notificato, ai fini dell’esecuzione delle prove iniziali di tipo sono indicate nelle relative norme armonizzate (ad esempio la UNI En 14351/1 per quanto riguarda le finestre e porte esterne pedonali). 3. “installazione sul serramento di accessori diversi rispetto a presenti sul campione sottoposto alle prove iniziali di tipo”: ai sensi del Guidance Paper M (articolo 4.13.2) ed in base all’attuale vigente versione della UNI EN 14351/1 (paragrafo 7.2.1 - Prove iniziali di tipo - e allegato A – Interdipendenza tra le caratteristiche e i componenti) già oggi è possibile la sostituzione degli accessori con prodotti diversi a quelli presenti sul campione di serramento soggetto a prove. Ovviamente ciò può avvenire unicamente sotto la responsabilità del produttore del prodotto finito, il quale deve valutare se tale modifica possa alterare le prestazioni di quanto originariamente testato ed il cui risultato è contenuto nei resoconti di prova. In specifico l’allegato A della UNI EN 14351/1 fornisce indicazioni in merito alle prestazioni del prodotto che potrebbero essere influenzate dalla sostituzione di alcuni componenti. Quest’ultimo allegato non è oggetto di revisione nella “nuova” versione della norma di prodotto, mentre lo è l’intero capitolo 7.2 – Prove di tipo.

4. “predisposizione di un sistema di verifica della conformità dei prodotti da costruzione”: il sistema di verifica è in realtà previsto sulla carta, ma in nessuno degli Stati membri è stato avviato un simile sistema di vigilanza del mercato. Ing. Paolo Rigone Direttore Tecnico Uncsaal

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ROVIGO AGENDA

il Resto del Carlino GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2009

Marchi e serramenti

Una precisazione alle dichiarazioni della Cna «SULL’EDIZIONE di Rovigo del Resto del Carlino del 5 maggio 2009, a pag. 7, è contenuta una dichiarazione del Presidente di Cna Produzione Rovigo sulla norma Uni en 14351-1, la Marcatura Ce dei serramenti e la questione «Cascading». Le affermazioni del Presidente Claudio Gementi contengono inesattezze (che rischiano di provocare distorsioni sul mercato), specificatamente in questo passaggio: «la System House cioè la ditta che promuove le attività di cessione dei risultati deve essere un produttore di serramenti e non produttore di semilavorati. In questa situazione irregolare commenta Gementi - sono tutti coloro che hanno attualmente aderito al cascading e non sono iscritti nell’elenco specificato, pertanto , coloro che attualmente utilizzano i dati in “cascading” non potranno immettere il loro prodotto sul mercato». Uncsaal, l’associazione di Confindu-

Teatri Cinema e Intrattenimenti

Le farmacie Turno diurno e notturno Rovigo: «Tre Mori» vicolo Zanella 14 ð 0425 23034. Gavello: «dr.ssa Rizzi» via Ballotta 12, ð 0425 778005. Castelguglielmo: «dr. Maragno» via Roma 66, ð 0425 707041. Ficarolo: «dr. Bosi» piazza Garibaldi 7, ð 0425 708179. Frassinelle Pol.: «dr. Tomaini» via Romana 14, ð 0425 933130. Badia Polesine: «dr. Rigobello» piazza Salute 3, ð 0425 51381. Costa: «dr.ssa Buratto» piazza S.Giovanni 157, ð 0425 97034. Bergantino: «dr. Zibordi» piazza Matteotti 10, ð 0425 805387.

Cronaca di Rovigo dal 1939

Direttore responsabile Pierluigi Visci Vice direttore Pierluigi Masini Caporedattore centrale Capocronista In Redazione

Beppe Boni Carlo Cavriani Alessandro Andriolli Marco Signorini Tiziana Piscopello Maristella Carbonin Corso del Popolo, 375 - 45100 ROVIGO Tel. 0425 / 204311 - fax 0425 / 204317 E-mail: [email protected] E-mail personali: [email protected]

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stria che associa le più rappresentative imprese italiane dell’intera filiera dell’involucro edilizio (serramenti metallici e facciate continue), un comparto industriale che fattura oltre 3 miliardi di euro e che rappresenta eccellenze produttive leader sui mercati internazionali, al fine di far giungere al mercato, alle imprese e ai consumatori notizie certe, nel quadro dei quotidiani dialoghi con il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito (cfr,.allegato) la propria posizione e, in particolare alle dichiarazioni del Presidente Gementi, desidera precisare che, sulla base delle considerazioni riportate di seguito, coloro che attualmente utilizzano il “cascading” possono immettere il loro prodotto sul mercato e marcarlo Ce a patto, naturalmente, che siano dotati di un Piano di Controllo della Produzione». Pietro Gimelli Direttore generale

ROVIGO Cinergia Multisala (tel. 0425 471262). Ore 18,10 - 20,20 - 22,30: «XMen - le origini wolverine». Ore 20,05: «Ronck N’ Rolla». Ore 22,20: «Nemico pubblico nr 1 - l’ora della fuga». Ore 19,45 - 22,15: «State of play». Ore 19,30 - 22: «Che la Guerriglia». Ore 18,20 - 20,20 - 22,20: «Hannah Montana - the movie». Ore 18,15 - 20,25 - 22,35: «Fast and furious - solo parti originali». Ore 18,10: «Le avventure del topino Desperaux». Ore 20,05 - 22.20: «Generazione 1000 euro». Ore 18,05 - 20,20 - 22,25: «Houdini - l’ultimo mago». Cinema di provincia Adria - Politeama (tel. 0426 41777) Ore 20 - 22: «Stella». Badia - Politeama Multisala (tel. 0425 51528) Sala A ore 20,15: «X-Men le origini wolverine». Sala B ore 21,30: «Fast and Furious - solo parti originali». Cavarzere - Verdi (tel. 0426 310999) chiuso per motivi familiari. Porto Viro Eden Multisala (tel. 0426 631398) Ore 20 - 22,15: «X-Men - le origini wolverine». Ore 20,15 - 22,15: «Hannah Montana - the movie». Ore 20 - 22,15: «State of play».

FERRARA APOLLO MULTISALA

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-762002. Che - Guerriglia

Con Benicio Del Toro, Carlos Bardem regia di Steven Soderbergh. Fer. 21 ven.17,30 - 20 - 22,30 sab. lun.20 - 22,30 dom.16 - 18,30 - 21. APOLLO MULTISALA

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P.zza Carbone n. 35/37. 0532-762002. Questione di cuore

Con Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart regia di Francesca Archibugi. Fer. 21 ven.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 sab. lun.20,20 - 22,30 dom.16 - 18 - 21. APOLLO MULTISALA

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Con Belen Fabra, Leonardo Sbaraglia regia di Christian Molina - V.m.14. Ven.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 sab.20,30 - 22,30 dom.15,30 - 17,20 19,10 - 21 lun.20,10 - 22,30 fer.21. S. BENEDETTO

Via Tazzoli n. 11. 0532-215932. Riposo S. SPIRITO

Via della Resistenza n. 7. 0532200181.

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Via Darsena, 73. 892960. Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

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Con Vin Diesel, Paul Walker regia di Justin Lin. Fer. 18 - 18,30 - 20,25 - 21,30 - 22,45 ven. 17,30 - 18 - 20 - 20,25 - 22,20 22,45 sab.15 - 15,30 - 17,30 - 18 - 20 20,25 - 22,20 - 22,45 dom.15,30 - 16 18 - 18,30 - 20,25 - 21,30 - 22,45 mart.18,30 - 20,25 - 21,30 - 22,45.

Con Jennifer Aniston, Owen Wilson regia di David Frankel. Sab. e fest. 15 - 17,30 - 20 - 22,30 fer. 17,30 - 20 - 22,30 mart. 17,30.

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Regia di Robert Stevenhagen, Sam Fell - film d’animazione. Sab. e fest. 15,30 - 17,40 fer.17,40.

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Via Darsena, 73. 892960. Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50. Mostri contro alieni 3D

Regia di Rob Letterman, Conrad Vernon. Fer. 17,40 - 20,10 sab. e fest. 15,30 17,40 - 20,10. UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960. Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50. Generazione mille euro

Con Carolina Crescentini, Alessandro Tiberi regia di Massimo Venier. Sab. e fest. 15,10 - 17,35 - 20 - 22,25 fer.17,35 - 20 - 22,25 sab. ult.0,50. UCI CINEMAS FERRARA

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Via Previati n. 18. 0532247050. Rassegna

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Con Catherine Zeta Jones, Guy Pearce regia di Gillian Armstrong. Sab. e fest. 15,20 - 17,40 - 20,10 - 22,20 fer.17,40 - 20,10 - 22,20 sab. ult.0,30.

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Con Russell Crowe, Ben Affleck regia di Kevin Macdonald. Sab. e fest. 14,45 - 17,25 - 20 - 22,40 fer. 17,25 - 20 - 22,40 sab. ult. 0,45. UCI CINEMAS FERRARA

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Con Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus regia di Peter Chelsom. Sab. e fest. 15,30 - 17,45 - 20,10 - 22,25 fer. 17,45 - 20,10 - 22,25 sab. ult. 0,40. UCI CINEMAS FERRARA

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Con Gerard Butler, Tom Wilkinson regia di Guy Ritchie. Fer. e fest. 22,20. UCI CINEMAS FERRARA

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Con Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart regia di Francesca Archibugi. Fest. e fest. 20,10 - 22,30 mart. 22,30.

IL PRESIDENTE

Roma, 30 aprile 2009

Egregio Sottosegretario,

siamo venuti a conoscenza della Sua comunicazione (Gabinetto del Ministro, Servizio sindacato ispettivo parlamentare, 02/04/2009 – 0009833) avente per oggetto “l’Atto di sindacato ispettivo n. 4-02026” e, dopo averne approfondito i contenuti, sentiamo l’esigenza di rappresentarLe nostre osservazioni su alcune delle questioni affrontate. Un primo dubbio riguarda una questione di merito: è possibile per uno stato membro dichiarare non ammissibile una procedura prevista da una normativa europea? Come chiaramente sancito dalla direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione (in acronimo CPD), le Norme europee armonizzate hanno come scopo l’abbattimento delle barriere normative tra gli Stati membri della Comunità Europea. Qualora uno stato membro considerasse una norma europea, nel nostro caso la EN 14351-1, non idonea a garantire da parte dei prodotti marcati CE il rispetto delle regole in essa contenute e quindi la conformità ai dettami della direttiva CPD dovrebbe fare ricorso alla apposita procedura prevista dalla direttiva stessa. All’art. 1 si dispone, infatti, che “qualora uno Stato Membro … ritenga che le norme armonizzate … non soddisfino le disposizioni degli art 2 e 3” lo Stato membro in questione deve ricorrere al “comitato di cui all’art 19” (ossia il Comitato Permanente Costruzioni). A seguito dell’ analisi delle motivazioni portate “il comitato esprime parere d’urgenza. Alla luce del parere del suddetto comitato e previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CE, se si tratta di norme armonizzate, la Commissione indica agli Stati Membri se le norme o i benestare tecnici debbano essere ritirati o no dalle pubblicazioni”. Di seguito Le elenchiamo alcuni dubbi di natura tecnico-normativa: •

Il documento sostiene che “alcuni produttori di componenti quali frese e/o profili, ferramenta e accessori, anche quando non sono produttori/assemblatori di serramenti, si arrogano il diritto di assicurare ai produttori di serramenti di avere al marcatura CE, senza sottoporsi a prove o controlli diretti presso laboratori Italiani autorizzati.” A tale proposito, tenendo presente lo scopo della direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione che è quello di eliminare le barriere alla libera circolazione dei prodotti, non si comprendono le motivazioni che portano a richiedere che i laboratori siano necessariamente italiani.

Confartigianato Imprese Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06 70374.437 - Fax: 06 77260735 www.confartigianato.it - [email protected]

Dal momento che la marcatura CE è uguale in tutta Europa, che gli ITT (le prove iniziali di tipo) sui prodotti vengono svolti rispettando le stesse norme di prova e che un Ente Notificato italiano è equiparato ad uno di qualsiasi altro Stato della Comunità Europea ne consegue che un produttore potrà liberamente scegliere a quale Ente Notificato rivolgersi per far svolgere i test senza che questo pregiudichi la regolarità della sua marcatura CE. Riteniamo, inoltre, che i produttori di componenti non si “arroghino il diritto di …” ma bensì esercitino un diritto a loro concesso dalla Norma di riferimento (ossia la EN 14351-1), la quale è, e resta, l’unico documento legalmente vincolante in materia di procedure di marcatura CE di uno specifico prodotto. Nella EN 14351-1 si stabilisce infatti che “può non essere necessario che il fabbricante sottoponga nuovamente a prova le caratteristiche delle quali può fornire evidenza documentale” facendo “affidamento su risultati di prova forniti da un fornitore o da altri” (vedi EN 14351-1 punto 7.2). Logicamente sia il fabbricante che il fornitore dovranno rispettare alcune clausole, peraltro citate dalla norma e tra le quali non compare assolutamente l’obbligo di sottoporsi a ulteriori test presso un Ente Notificato dello Stato nel cui mercato si immette il prodotto. In ragione di ciò risulta difficile sostenere che i soggetti citati dal documento in esame si “arroghino” un diritto, in quanto nei confronti di un serramentista proprio essi sono per l’appunto i soggetti che possono qualificarsi come i “fornitori” previsti dalla norma.

• Il documento sostiene che il concedente il cascading deve svolgere “come attività primaria quella di produttore di serramenti”. Questa clausola non appare in alcun modo nella EN 14351-1. A nostro avviso questa interpretazione deriva da una non appropriata lettura del Guidance Paper M, in quanto la Guida M dice che “LE ATTIVITÀ PER LE QUALI LA SYSTEM HOUSE È STATA LEGALMENTE ISTITUITA INCLUDONO LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI COME QUELLO ASSEMBLATO” (e quindi

sottoposto ad ITT sui risultati dei quali si basa il cascading); Ricordiamo da un punto di vista strettamente normativo che la Guida M (come tutti i Documenti Guida) non è né un documento legalmente vincolante nè una interpretazione legale della direttiva; inoltre quando si tratta di procedure (come nel caso del cascading) non si esclude, in linea di principio, che altre procedure posano ugualmente soddisfare la Direttiva (vedere Guida M, prefazione). Inoltre il Guidance Paper M “si rivolge agli autori di specifiche tecniche perché esso venga preso in considerazione”, quindi non obbligatoriamente applicato in toto, mentre “potrebbe essere d’ interesse a fini informativi” per tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di marcatura CE quali legislatori, autorità esecutive, Enti Notificati e fabbricanti (vedi Guida M punto 1.2). La Norma di prodotto può riportare tutto o in parte quanto specificato nel Guidance Paper M, così come può non riportarlo affatto a seconda delle decisioni prese dalla Commissione Tecnica del CEN estensore della Norma che rappresenta l’unico documento a cui si debba fare riferimento in caso di marcatura CE.

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• Il documento sostiene anche che il concedente il cascading debba essere un soggetto che “fornisca un semilavorato al produttore/assemblatore finale”. Questa clausola non solo non è presente nella EN 14351-1, ma non riteniamo si trovi in nessun documento correlato alla marcatura CE dei serramenti, nemmeno nella Guida M o in nessuna delle altre Guide. Per contro la EN 14351-1 cita espressamente sia generici “fornitori” sia ancor più generici “altri” come potenziali concedenti i risultati degli ITT senza peraltro fissare vincoli di sorta su quali siano i manufatti da loro prodotti o sui servizi forniti ai fabbricanti. Sia detto per inciso, la EN14351-1 rev A1 (ossia la nuova versione della norma in fase avanzata di approvazione) in materia di cascading sarà molto probabilmente altrettanto poco restrittiva, limitandosi a specificare in maniera più precisa chi siano gli “altri” genericamente citati dalla norma attuale. • Il documento sostiene che “i produttori/assemblatori che si avvalgono del cascading … non possono essere posti in una situazione di pari livello … con gli altri produttori/assemblatori” e che “ogni produttore, che immette sul mercato italiano serramenti marcati CE, deve comparire nella lista di un Organismo di Prova e quindi in quella del Ministero dello Sviluppo Economico” e che chi violi questi obblighi “può essere perseguito penalmente e civilmente”. In realtà, visto che l’Italia ha implementato la CPD nel proprio ordinamento giuridico, l’unico obbligo al quale sono sottoposti i fabbricanti è quello di rispettare la Direttiva e quindi di conseguenza la Norma di prodotto relativa. Certe clausole non esistono né nella direttiva europea né nella Norma armonizzata, il che è logico visto che si tratta di provvedimenti volti ad abbattere le barriere alla libera circolazione delle merci. Il rispetto delle clausole riportate nel documento da parte dello stato italiano starebbe a significare che i prodotti esteri testati in Enti Notificati esteri non potrebbero circolare in Italia e che una ditta italiana non potrebbe rivolgersi ad un Ente Notificato estero per lo svolgimento degli ITT.

• Il documento sostiene che nella CPD “non esiste la definizione di produttore di semilavorati”. La cosa è perfettamente vera, visto che spetterebbe alle singole Norme di prodotto definire tali soggetti che possono essere differenti a seconda del prodotto trattato (la CPD si applica a più di 600 famiglie di prodotto, che vanno dai pali per illuminazione pubblica ai sistemi antincendio). In ogni caso ciò non rappresenta un problema in quanto le norme di nostro interesse non nominano mai come soggetti coinvolti nel processo di marcatura CE i “produttori di semilavorati”, i quali vengono evidentemente compresi o nella categoria dei “fornitori” o negli “altri”, i quali sono per l’appunto i soggetti ai quali il fabbricante può rivolgersi per avere le tanto agognate “evidenze documentali” relative alle caratteristiche dei prodotti.

• Il documento sostiene che “i produttori/assemblatori che si avvalgono del cascading … non possono immettere sul mercato italiano serramenti marcati CE se gli stessi produttori/assemblatori non compaiono nel succitato elenco dell’Organismo di Prova/MISE perché in tali casi il cascading non è ammissibile”.

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Dal momento che la presenza nell’elenco di cui sopra è legata allo svolgimento delle prove presso Enti Notificati nazionali riteniamo non accettabile la suddetta condizione poiché dà luogo, a nostro avviso, a due interpretazioni entrambe in aperto contrasto con le basi stesse della Direttiva e che di seguito enunciamo: 1. Si decide in piena autonomia che in Italia il cascading, (diversamente da quanto stabilisce la Norma che esplicitamente lo autorizza e lo equipara allo svolgimento diretto degli ITT ai fini della marcatura CE) non è equiparato alle altre procedure di marcatura e quindi deve essere sottoposto a una sorta di approvazione da parte di Enti nazionali autorizzati dal Ministero. La cosa non è accettabile in quanto una posizione di questo tipo nei confronti di ditte che rispettano la Norma si configura come un “ostacolo alla libera circolazione” di “prodotti che soddisfano la direttiva” da parte di “norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati…che agiscono in base ad una posizione di monopolio” espressamente vietato dalla Direttiva (si veda l’art. 6, punto 1). 2. Non si riconosce come validi gli ITT svolti fuori dal territorio nazionale, circostanza questa che, come già sostenuto precedentemente, non è possibile prendere in considerazione. A nostro avviso l’attuazione pratica di una linea d’azione coerente con una delle due interpretazioni comporterebbe una lampante violazione della Direttiva europea. Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà prestare alle nostre osservazioni e disponibili ad approfondire la tematica anche in un eventuale incontro Le inviamo i più cordiali saluti.

Giorgio Natalino Guerrini

^^^^^^^^^^^^^^^^ Egr. On. Adolfo URSO Sottosegretario di Stato Ministero dello Sviluppo Economico Via Molise, 2 00187 - Roma Prot.n.624

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Cascading ITT. Su Rovigo Gamberini, CNA: “Parole che impegnano solo chi le ha espresse”.

Giancarlo Gamberini, Responsabile nazionale di CNA Produzione ci invia la seguente mail di precisazione: “Per correttezza d'informazione ritengo utile precisare che le considerazioni apparse sulla vs. rivista in questi giorni da parte del Pres.te CNA Produzione di Rovigo in merito all'Atto di Sindacato emanato dal MSE in merito alla procedura del "cascading" per i serramentisti, per quanto legittime, impegnano allo stato attuale solo chi le ha espresse. L'Unione Nazionale CNA Produzione assumerà nel merito una posizione ufficiale solo nei prossimi giorni, della quale ci faremo cura di fornire anche a voi adeguata informazione”. La precisazione di Gamberini è in merito alla dichiarazione di Claudio Gementi, presidente di CNA Produzione Rovigo, apparsa sull’edizione di Rovigo del Resto del Carlino.

Tratto da www.guidafinestra.it

Marcatura CE, Cascading ITT: il settore del serramento moderno è pronto! di Piero Mariotto, Alphacan tratto da 'www.guidafinestra.it' Ho letto in questo periodo le risposte a dir poco piccate dei vari opinion leader del settore serramenti in merito all’ interrogazione inviata al Ministero dello Sviluppo Economico dall’onorevole Speciale e alla risposta da lui ottenuta dallo stesso Ministero a firma del sottosegretario di Stato Urso. Premetto che non mi addentrerò nel tecnicismo della Direttiva Comunitaria poiché si tratta di materia già trattata dai migliori specialisti del settore della serramentistica nazionale, le cui conclusioni sono state inoltre avallate dalle dichiarazioni rilasciate dall’ ing. Ulrich Sieberath, convenor del CEN TC 33 WG1+2 e direttore dell’IFT di Rosenheim, intervistato il 22 maggio scorso da Guida Finestra. Il mio intervento in questo contesto vuole essere una voce alternativa al coro delle proteste generali, proponendo una diversa chiave di lettura per l’intera questione. Nella maldestra risposta del Ministero all’interrogazione dell’on. Speciale non ho percepito il solito “tatticismo regolamentare”, ma piuttosto - mi piace pensarlo - una velata richiesta di aiuto: nelle ultime righe del comunicato del Ministero, infatti, si auspica un incontro con le varie associazioni di categoria al fine di garantire l’applicazione di tale direttiva. Questa interrogazione mi sta particolarmente a cuore, perché dà voce al mio segreto desiderio di verifica dell’applicazione della Direttiva CE da parte degli Organismi Competenti: nel corso degli ultimi tre anni ho infatti notato, mio malgrado, che la marcatura CE dei sistemi di oscuramento in vigore dall’aprile del 2006 non trova ancora applicazione, se non in maniera marginale. Una possibile spiegazione si potrebbe cercare nella mancanza di meccanismi di controllo realmente operativi in grado di convincere un settore piuttosto “recalcitrante”. Meccanismi, che pur esistendo, appaiono latitanti. A parziale conferma di questa mia affermazione riporto la mia esperienza. Negli ultimi anni ho seguito per Alphacan decine di aziende lungo il percorso che le ha portate alla marcatura CE dei sistemi di oscuramento ed alcune anche dei sistemi serramento, e più o meno tutti, vista la complessità della partita in gioco, mi hanno posto la medesima domanda: “Ma dopo, tutto questo lavoro chi lo controllerà?”. Nel caso dei serramenti, inoltre, i continui rinvii dell’obbligatorietà dell’entrata in vigore della marcatura CE ne stanno svilendo il reale impatto che avrebbe dovuto scuotere l’intero settore. Ciò nonostante, uno degli obbiettivi dell’azienda è stato e rimane il rispetto e l’applicazione della norma: da anni tutta l’attività di promozione spinge verso questo obbiettivo e la marcatura CE ne rappresenta un primo ma fondamentale passo verso la doverosa regolamentazione dell’intero settore. Ma se fino ad ora la marcatura CE non ha dimostrato la forza dell’impatto previsto e sperato, le cause sono da imputare anche ai tanti ostacoli che ne hanno e ne stanno intralciando il cammino, quasi sempre forniti dal settore stesso per logica di parte o per interesse corporativo. La marcatura CE, che doveva essere il primo passo verso un settore più trasparente, a tutti gli effetti non ha ancora prodotto risultati significativi. Per quanto mi riguarda, sono consapevole della responsabilità che ha il nostro settore nei confronti dell’utente finale nel garantire la sicurezza minima prevista dai regolamenti comunitari, per cui sono a favore di una linea molto rigorosa nell’applicazione della norma. Mi rendo conto che questa posizione potrebbe essere sgradita ad una parte degli operatori, ma ritengo non si debba mai perdere di vista l’obbiettivo primario della direttiva, che è quello di garantire quella sicurezza che tutti pretendiamo quando diventiamo utenti finali: anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Ritengo che le risposte del convenor del CEN, l’ingegner Ulrich Sieberath, siano state esaustive riguardo alla procedura di cascading nel settore dei serramenti, ma soprattutto abbiano avuto il merito di chiarire i principi fondamentali della Normativa che: 1. garantisce ai produttori di serramenti ampi margini di discrezionalità nell’applicazione della stessa, lasciandoli liberi di utilizzare adeguati strumenti di verifica delle prestazioni dei prodotti (anche attraverso il sistema del cascading); 2. stabilisce che la responsabilità dei prodotti immessi nel mercato è alla fine sempre del serramentista. Le dichiarazioni di Sieberath ci sono state di gran conforto: in questi ultimi anni il filo conduttore dell’attività che ha impegnato i nostri tecnici relativamente alla Marcatura CE è stato impostato proprio in questa direzione. Consci di averne compreso il messaggio, abbiamo lavorato per dimostrare la responsabilità sia civile che penale del serramentista nei confronti dell’utente finale relativamente al prodotto da lui immesso nel mercato, come previsto dalla Direttiva Comunitaria: tutto questo già a partire dal 2006 con la marcatura CE dei sistemi oscuranti (livello di attestazione 4; i serramenti sono in livello di attestazione 3). L’attività del settore promozione di Alphacan che curo direttamente, inoltre, in questi anni ha cercato di andare oltre le “semplici” regole previste dalla marcatura CE: testimoni ne sono la ventina di partner che hanno sposato la “certificazione di prodotto IIP UNI”, che di fatto rappresenta una verifica di processo pari ad un livello di attestazione 1 (la più rigorosa, naturalmente), rispetto al livello di attestazione 3, richiesto per la marcatura CE dei serramenti

dalla Direttiva Comunitaria. A questo proposito, ritornando alla polemica sollevata da Speciale e soprattutto alla risposta del Ministero, vorrei far presente che la “certificazione di prodotto IIP UNI” si basa praticamente sul sistema cascading per la garanzia delle prestazioni tecniche previste dalle norme europee del settore dei serramenti in Pvc. Analogo discorso vale anche per il settore dell’Alluminio, con il marchio UNI UNCSAAL. Questo a mio avviso significa che l’Ente tecnico nazionale di normazione, se affida il proprio marchio UNI a garanzia delle prestazioni richieste dalle norme tecniche europee di settore attraverso anche l’uso del cascading, lo ritiene uno strumento sufficiente a tutelare queste attività di processo aziendale. Per questo motivo ritengo che anche il Ministero dovrebbe sentirsi sufficientemente tutelato, almeno nei settore dell’ alluminio, del Pvc e dei sistemi moderni in legno. Altrettanto non mi sento di affermare per il settore del legno tradizionale, dove la normativa nazionale è congelata da decenni; in questo e solo in questo caso posso comprendere le perplessità sollevate dall’Onorevole Speciale e la conseguente risposta del Ministero. Non ritengo giustificabile però che, a causa di una sola parte, anche se importante, del settore dei serramenti, la direttiva non venga rispettata dall’intero settore, né ritengo appropriato che subisca continui rinvii, finendo naturalmente per non tutelare l’utente finale come previsto dalla normativa europea. Sono anche convinto che questa interrogazione abbia scoperchiato un pentolone di illegalità diffusa riguardo al rispetto delle normative cogenti da anni per l’intero settore, e spero che possa servire da stimolo per una reale attuazione dei processi di verifica sia aziendali che degli Organismi di Controllo preposti dai Ministeri competenti: il tutto a difesa e garanzia dell’utente finale. Auspico pertanto la rettifica della circolare interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico, perché così esposta la norma potrebbe divenire fuorviante per un eventuale contenzioso derivante da verifica dell’applicazione della normativa. Esorto inoltre tutti i responsabili tecnici impegnati a stabilire le modalità applicative della norma a non frapporre tempo al tempo: ogni giorno che passa penalizza il settore dei serramenti che, ancora una volta privo di regole, rischia di perdere in credibilità e va a discapito anche di quegli operatori di settore che, credendo nel valore della marcatura CE, vi hanno già investito tempo ed ingenti risorse. Il settore del serramento moderno è pronto.

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